Comunità energetiche rinnovabili

Servizio Orientamento Tavolo Tecnico CEI

Domande più frequenti sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Domande più frequenti sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

  1. A chi possono rivolgersi gli enti religiosi che vogliono ricevere maggiori informazioni sul tema delle CER?

Presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana è stato costituito il Tavolo Tecnico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) all’interno del quale è stato attivato un servizio di primo orientamento e assistenza per diocesi e parrocchie cui è possibile rivolgersi per ricevere informazioni e suggerimenti. Il servizio può essere contattato scrivendo a tavoloenergia@chiesacattolica.it.

  1. Quali sono le cautele da avere?
  • È opportuno che ogni diocesi costituisca un gruppo di lavoro che coinvolga gli uffici interessati, sia pastorali che amministrativi, e figure tecniche con competenze economiche, finanziarie, giuridiche e caritative; 
  • Avviare un percorso di maturazione e sensibilizzazione del territorio sul tema CER, in particolare tramite il coinvolgimento delle famiglie e persone più vulnerabili; 
  • Esistono organizzazioni e istituzioni che possono rappresentare una fonte importante di informazione e fornire strumenti operativi (ad es. Confcooperative, ENEA, …);
  • È importante mantenere sempre un equilibrio tra le preoccupazioni di ordine tecnico/ giuridico e le prospettive dell’iniziativa in termini di animazione delle comunità e di promozione del protagonismo delle persone e delle comunità fragili;
  • Nell’individuare consulenti, player, operatori nelle varie fasi di costituzione della CER, è consigliabile confrontare più operatori, effettuando opportune verifiche senza prendere decisioni affrettate; 
  • Valutare attentamente la sostenibilità economica del progetto; 
  • Avvalersi della collaborazione di consulenti esperti e professionali sul territorio;
  • Valutare la forma giuridica più idonea al contesto specifico;
  • È consigliabile costituire la CER prima di completare la realizzazione impianti. Ciò non esclude la possibilità di avviare studi preliminari;
  • Dal momento che la CER prevede libero ingresso/uscita dei membri, è importante che il business plan sia sostenibile e che tenga in considerazione ogni aspetto.
  1. Quali sono le normative di riferimento che regolano le CER?
  • Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono state definite formalmente a livello europeo all’interno della Direttiva 2018/2001 o RED II.
  • L’Italia ha avviato il processo di recepimento della Direttiva RED II in fase sperimentale con l’art.42 del Decreto legge 162/19 (Milleproroghe).
  • Il 30 novembre 2021, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n.199 del 8/11/2021, è stato approvato il recepimento finale della Direttiva RED II in Italia.
  • L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) lo scorso 4 gennaio ha promulgato un decreto (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso o TIAD) concernente gli aspetti più tecnici della CER. Tale provvedimento, è entrato in vigore il 24.01.2024 insieme all’entrata in vigore del decreto attuativo relativo agli incentivi, pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
  1. Chi può entrare a far parte di una CER?
  • persone fisiche;
  • piccole e medie imprese;
  • enti territoriali e amministrazioni comunali;
  • enti di ricerca e formazione;
  • enti del terzo settore e di protezione ambientale;
  • enti religiosi e parrocchie.
  1. Chi è il referente?

Il referente si occupa di gestire la comunità dal punto di vista burocratico e contabile, quindi è tenuto ad interfacciarsi con il GSE e il gestore della rete elettrica. Da normativa il Referente, della CER è la CER stessa. Cionondimeno, la CER può affidare incarichi a soggetti esterni.

  1. Se non posseggo un impianto fotovoltaico posso entrare a far parte di una CER?

Si. Una CER è una comunità che unisce produttori e consumatori. In ogni CER deve essere presente almeno un impianto di produzione di energia rinnovabile, ma è possibile aderire anche come semplice consumatore di energia.

  1. Posso far parte di più CER contemporaneamente?

No.

  1. Esiste un vincolo relativamente alla posizione geografica dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini dell’accesso agli incentivi?

Sì, ai fini dell’accesso agli incentivi i membri di una CER devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.

  1. Come è possibile avere informazioni rispetto alla cabina primaria di appartenenza?

È possibile consultare le mappe delle cabine primarie sul sito istituzionale del GSE: https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie.

  1. Gli enti religiosi possono farsi promotori di una CER?

Sì. Ad oggi stanno emergendo tre modelli principali connessi allo sviluppo delle CER: quelle promosse dalla Pubblica amministrazione, quelle promosse da un player energetico e quelle promosse dal basso da vari tipi di soggetti, tra i quali enti religiosi, enti del terzo settore e/o altri enti privati.

  1. Che cosa si intende per energia condivisa?

L’energia condivisa è definita come il minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a disposizione della CER e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei membri della CER stessa.

  1. Quali sono i benefici economici connessi alla CER?

La CER usufruisce di contributi economici di tre tipologie:

  • Valorizzazione dell’energia elettrica condivisa a mezzo della restituzione delle componenti tariffarie sugli oneri trasmissione/distribuzione.
  • Incentivazione riconosciuta per 20 anni, garantita dallo Stato ed erogata dal GSE, che remunera l’energia condivisa all’interno della Comunità.
  • Cessione a GSE dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere o cessione al libero mercato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

  1. Che cosa succede al contratto di fornitura di energia elettrica dei membri?

Ogni membro mantiene il proprio contratto di fornitura.

  1. Come avviene la ripartizione dell’incentivo accumulato dalla CER?

La ripartizione dell’incentivo ricevuto dalla CER avviene in base allo Statuto adottato da ciascuna CER o sulla base di un apposito regolamento tra i membri della CER.

  1. Che tipo di ente giuridico deve essere una CER?

La CER deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo. La scelta della forma giuridica non è definita dalla normativa. Considerati gli elementi che qualificano la fattispecie (= soggetto non profit, partecipazione aperta, chiaro obiettivo sociale) le forme giuridiche per la costituzione di una CER possono essere le seguenti:

  1. associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 14 e ss. c.c.; associazione riconosciuta con qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c.; associazione non riconosciuta con qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
  2. cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e ss. c.c.;
  3. fondazione di partecipazione, se del caso con qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
  4. società di capitali (= società per azioni o società a responsabilità limitata) con qualifica di impresa sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
  5. società consortile ai sensi degli artt. 2615-ter c.c., nel caso che alla CER partecipino unicamente imprese.

In ogni caso, quale che sia la forma giuridica prescelta, è necessario che lo statuto della CER preveda la possibilità per ogni partecipante di recedere ad nutum.

L’individuazione della forma giuridica non può prescindere dalle considerazioni del caso concreto; non esiste, infatti, una forma giuridica migliore a priori.

  1. Che cosa sono le CERS?

Si parla di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS) per riferirsi ad una specifica categoria di modelli energetici caratterizzati da una particolare attenzione verso le persone e le comunità più fragili. Pur non essendo un concetto formalmente disciplinato dalla normativa, il suddetto modello sta diventando conosciuto e apprezzato da diversi tipi di attori.

  1. Come si costituisce una CER?

Il procedimento di costituzione di una CER può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:

  •  Fase di formazione, sensibilizzazione e discernimento;
  •  Fase di studio preliminare (si segnala che l’ENEA ha messo a disposizione uno strumento per una prima valutazione economica delle CER);
  • Fase di costituzione della CER;
  • Progetto dell’impianto e studio di fattibilità;
  • Campagna di raccolta adesioni;
  •  Attivazione;
  •  Realizzazione impianto – finanziamento;
  •  Accesso agli incentivi;
  •  Attivazione pratiche con il GSE.
  1. Come può essere finanziata una CER?

La comunità può autofinanziarsi attraverso contributi diretti dei membri o, nel caso in cui non disponga di tali risorse, può attuare modalità per garantire il finanziamento attraverso terzi. Le modalità di finanziamento più frequentemente adottate sono:

  1. il convenzionamento con il Comune o altri enti territoriali
  2. il ricorso a finanziamenti statali o regionali agevolati
  3. il ricorso a finanziamenti mediante istituti bancari
  4. il ricorso a finanziamenti da parte di Utility o ESCo
  5. il convenzionamento con soggetti privati (ad esempio Fondazioni)
  6. il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede finanziamenti a fondo perduto per la costituzione di comunità energetiche per piccoli comuni.

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FAQs

Documento a cura del Tavolo Tecnico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili all’interno della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Contatto: tavoloenergia@chiesacattolica.it

Ultimo aggiornamento: 13/02/2024